IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visti  gli  articoli  7  e 35, primo comma, lettera b), della legge
5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita
umana in mare;
  Vista  la  legge  23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed
esecuzione della convenzione internazionale per la salvaguardia della
vita  umana  in  mare,  adottata  a  Londra  il  1° novembre  1974, e
successive modificazioni (SOLAS 74/78);
  Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, relativa alla ratifica ed
esecuzione   della  convenzione  internazionale  per  la  prevenzione
dell'inquinamento  causato  da  navi, adottata a Londra il 2 novembre
1973, e successive modificazioni (MARPOL 73/78);
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n. 435, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione
e della vita umana in mare;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
347, concernente regolamento recante semplificazione dei procedimenti
di   tipo   approvato  di  apparecchi,  dispositivi  o  materiali  da
installare a bordo delle navi mercantili;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  230,  recante
attuazione    delle    direttive    89/618/Euratom,   90/641/Euratom,
92/3/Euratom  e 96/29/Euratom, in materia di radiazioni ionizzanti, e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22, recante
attuazione  delle  direttive  91/156/CEE  sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti  pericolosi  e  94/62/CE  sugli  imballaggi  e sui rifiuti di
imballaggi, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 agosto  1998,  n.  314,  recante
attuazione  della  direttiva  94/57/CE, relativa alle disposizioni ed
alle  norme  comuni  per  gli organi che effettuano le ispezioni e le
visite  di  controllo  delle navi e per le pertinenti attivita' delle
amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la
direttiva 94/57/CE, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 febbraio  2000,  n.  45, recante
attuazione  della  direttiva  98/18/CE,  relativa alle disposizioni e
alle  norme  di  sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi
nazionali, e successive modificazioni;
  Tenuto  conto che il capitolo VII della SOLAS 74/78, come emendata,
ha reso obbligatoria, a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'applicazione
delle  norme  del  codice  internazionale  per il trasporto marittimo
delle  merci  pericolose  (IMDG  Code),  adottato dall'Organizzazione
internazionale   marittima   (IMO)   con   risoluzione  A.81(IV)  del
27 settembre 1965;
  Ritenuto  necessario  adeguare la normativa in materia di trasporto
via  mare  delle merci pericolose in colli ed unita' di trasporto del
carico,  alla  luce  delle  nuove  normative introdotte con le citate
convenzioni e risoluzioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi, nelle adunanze del 4 giugno 2001 e
del 21 febbraio 2005;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 maggio 2005;
  Sulla  proposta  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela
del  territorio, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e
delle attivita' produttive;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Il  presente  regolamento  stabilisce i requisiti a cui debbono
rispondere  le  navi  mercantili  nazionali, adibite alla navigazione
marittima, e le navi di bandiera estera che toccano i porti italiani,
per  essere  abilitate  al  trasporto  di merci pericolose in colli e
unita'  di  trasporto  del  carico,  le  procedure  per l'imbarco, il
trasporto  in  mare,  lo  sbarco,  il trasbordo dei colli e unita' di
trasporto del carico, nonche' i requisiti tecnici degli stessi.
  2.  Le  presenti  norme non si applicano alle merci ed ai materiali
pericolosi destinati al normale approvvigionamento ed armamento della
nave,  nonche'  a  carichi  particolari trasportati su navi costruite
appositamente o trasformate interamente a tale scopo.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il  testo dell'art. 87 della Costituzione conferisce,
          tra  l'altro,  al  Presidente della Repubblica il potere di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il  testo  dell'art.  17,  commi  1  e  2 della legge
          23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri»,   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale  del
          12 settembre 1988, n. 214 e' il seguente:
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              - Il  testo  degli  articoli 7  e  35 primo comma della
          legge  5 giugno 1962, n. 616 (Sicurezza della navigazione e
          della  vita  umana  in  mare),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica italiana del 5 luglio 1962, n.
          168, e' il seguente:
              «Art.  7  (Requisiti per il rilascio dei certificati di
          sicurezza  o  d'idoneita).  - I requisiti tecnici necessari
          per  ottenere  il  rilascio  dei certificati di sicurezza o
          d'idoneita'  sono determinati dai regolamenti di esecuzione
          della presente legge.».
              «Art.  35 (Emanazione dei regolamenti di esecuzione). -
          Con  decreti  del  Presidente della Repubblica, su proposta
          del  Ministro  per  la marina mercantile, di concerto con i
          Ministri  competenti,  saranno  emanati  i  regolamenti per
          l'esecuzione della presente legge per determinare:
                a) i  requisiti  ai  quali devono rispondere le navi,
          secondo i loro vari tipi e secondo la specie di navigazione
          e  di  traffico  cui  sono adibite, ai fini della sicurezza
          della navigazione;
                b) i requisiti ai quali devono rispondere le navi per
          essere  abilitate  al  trasporto  delle  merci  pericolose,
          nonche'  le  modalita'  dell'imbarco  e  dello sbarco delle
          merci medesime;
                c) i requisiti ai quali devono rispondere le navi per
          essere abilitate al trasporto di passeggeri;
                d) le  modalita'  per  il trasporto di granaglie e di
          altri carichi scorrevoli.».
              - La legge 23 maggio 1980, n. 313, reca: «Adesione alla
          convenzione  internazionale  del  1974  per la salvaguardia
          della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a
          Londra  il  1° novembre  1974,  e  sua  esecuzione»  ed  e'
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1980, n.
          190.
              - La  legge  29 settembre 1980, n. 662, reca: «Ratifica
          ed  esecuzione  della  Convenzione  internazionale  per  la
          prevenzione   dell'inquinamento   causato  da  navi  e  del
          protocollo   sull'intervento   in  alto  mare  in  caso  di
          inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi,
          con  annessi,  adottati  a Londra il 2 novembre 1973» ed e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 1980, n.
          292.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
          1991,  n.  445,  reca: «Approvazione del regolamento per la
          sicurezza  della navigazione e della vita umana in mare» ed
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1992,
          n. 17.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
          1994,  n.  347,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'8 giugno 1994, n. 132.
              - Il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n. 230, e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1995, n.
          136.
              - Il  decreto  legislativo  5 febbraio  1997, n. 22, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1997,
          n. 38, supplemento ordinario n. 33.
              - Il  decreto  legislativo  3 agosto  1998,  n. 314, e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1998, n.
          201.
              - Il  decreto  legislativo  4 febbraio  2000, n. 45, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del 7 marzo 2000, n.
          55, supplemento ordinario n. 38.